Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

11 novembre 2025

G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025 - Decreto Legge n. 159 del 31ottobre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”

Sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza,all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, premiando i datori di lavoro virtuosi e

potenziando, al contempo, le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.


Tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro, si segnalano:

  • l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al badge di cantiere, nonchè l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
  • l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’INL;
  • la registrazione delle attività di formazione dei dipendenti all’interno di un fascicolo elettronico integrato con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono DPI;
  • la tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai c.d. infortuni in itinere;
  • l’obbligo, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, per i datori di lavoro privati, per fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIISL;
  • la possibilità di comunicazioni obbligatorie semplificate dal 1° aprile 2026 tramite il sistema SIISL;
  • la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro;
  • la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.


Si evidenzia altresì la possibilità di accesso gratuito alle norme tecniche di cui al D.Lgs. n. 81/2008,

e alle altre norme elaborate dall’UNI.

Le disposizioni contenute nel D.L. n. 159/2025 sono in vigore dal 31 ottobre 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.


Autore: ROBERTA GIOVANNACCI 3 dicembre 2025
Nel mese di dicembre è sospeso l’invio ai contribuenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei seguenti atti: − comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari); − comunicazioni esito controllo formale; − comunicazioni di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata; − comunicazioni di anomalia (compliance). La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza (ad esempio, in caso di “pericolo per la riscossione”). Merita evidenziare che nel mese di dicembre non trova applicazione opera la sospensione, riconosciuta (soltanto) nel periodo estivo, dei termini di: − versamento delle somme dovute derivanti dalle predette comunicazioni; − invio dei documenti / informazioni richiesti ai contribuenti. La notifica degli avvisi bonari / esiti dei controlli formali / comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata / lettere di compliance, per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, è sospesa nei mesi di agosto e dicembre , salvi i casi di indifferibilità ed urgenza. Con particolare riferimento agli avvisi bonari si rammenta che gli stessi consistono in una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente nella quale sono riportati, tra l’altro: la maggior imposta / minor credito; la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024 / 30% per le violazioni commesse fino al 31.8.2024); gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione”; l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (tale termine è stato così innalzato, rispetto ai precedenti 30 giorni, a partire dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025); il mod. F24 utilizzabile per il versamento delle somme che scaturiscono dall’avviso. L’avviso bonario è inviato: al domicilio fiscale del contribuente mediante raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se presente nell’archivio INI-PEC; all’intermediario, qualora nel Frontespizio della dichiarazione il contribuente e quest’ultimo abbiano barrato le specifiche caselle denominate rispettivamente “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”. Riferimenti normativi • Art. 10, D.Lgs. n. 1/2024 • Circolare Agenzia Entrate 2.5.2024, n. 9/E
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