SOSPESE LE COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NEL PERIODO “NATALIZIO”
Nel mese di dicembre è sospeso l’invio ai contribuenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei seguenti atti:
− comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari);
− comunicazioni esito controllo formale;
− comunicazioni di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione
separata;
− comunicazioni di anomalia (compliance).
La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza (ad esempio, in caso di “pericolo per la riscossione”).
Merita evidenziare che nel mese di dicembre non trova applicazione opera la sospensione, riconosciuta (soltanto) nel periodo estivo, dei termini di:
− versamento delle somme dovute derivanti dalle predette comunicazioni;
− invio dei documenti / informazioni richiesti ai contribuenti.
La notifica degli avvisi bonari / esiti dei controlli formali / comunicazioni relative ai redditi soggetti
a tassazione separata / lettere di compliance, per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 1/2024,
c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, è
sospesa nei mesi di agosto e dicembre, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza.
Con particolare riferimento agli avvisi bonari si rammenta che gli stessi consistono in una
comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente nella quale sono riportati, tra l’altro:
- la maggior imposta / minor credito;
- la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024 / 30%
- per le violazioni commesse fino al 31.8.2024);
- gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione”;
- l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (tale termine è stato così innalzato, rispetto ai precedenti 30 giorni, a partire dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025);
- il mod. F24 utilizzabile per il versamento delle somme che scaturiscono dall’avviso.
- L’avviso bonario è inviato:
al domicilio fiscale del contribuente mediante raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se presente nell’archivio INI-PEC;
- all’intermediario, qualora nel Frontespizio della dichiarazione il contribuente e quest’ultimo abbiano barrato le specifiche caselle denominate rispettivamente “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
Riferimenti normativi
• Art. 10, D.Lgs. n. 1/2024
• Circolare Agenzia Entrate 2.5.2024, n. 9/E





