Riduzione premio INAIL 2025 per le imprese artigiane senza infortuni: guida pratica

ROBERTA GIOVANNACCI • 30 ottobre 2025

Riduzione premio INAIL 2025 per le imprese artigiane senza infortuni: guida pratica


Il 24 ottobre 2025 è stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it) il Decreto interministeriale del 22 settembre 2025, con il quale si stabilisce la misura della riduzione del premio assicurativo INAIL per le imprese artigiane senza infortuni.


Qual è la misura della riduzione?

Per il 2025, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024 è fissata al 5,07% del premio assicurativo dovuto.
Per confronto, per il
2024 la riduzione era del 4,81%.


A chi spetta il beneficio?

La riduzione è prevista dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006) a favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato che rispettino i seguenti requisiti:

  1. Regolarità contributiva e normativa
  • Essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi
  • Rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle normative specifiche di settore
  1. Assenza di infortuni
  • Non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla richiesta del beneficio
  1. Presentazione della richiesta preventiva
  • Barrando la casella:
    “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”
    nella
    dichiarazione delle retribuzioni relativa all’anno precedente alla fruizione del beneficio

Perché è importante?

Questa riduzione rappresenta un vantaggio economico concreto per le imprese artigiane che investono nella sicurezza sul lavoro, premiando l’assenza di infortuni e la regolarità amministrativa.

  • Per le aziende, significa minori costi assicurativi e incentivo a mantenere alti standard di sicurezza.
  • Per i lavoratori, si traduce in un ambiente di lavoro più sicuro, in linea con le normative vigenti.


Box di Sintesi

Riduzione premio INAIL 2025 – punti chiave

     Beneficiari: Imprese artigiane iscritte alla gestione Artigianato, regolari con contributi e sicurezza sul lavoro

   Requisito principale: Nessun infortunio nel biennio 2023/2024

   Riduzione premio 2025: 5,07% del premio assicurativo dovuto

   Riduzione 2024: 4,81%

   Modalità di richiesta: Barrare la casella di autocertificazione nella dichiarazione delle retribuzioni dell’anno precedente

   Vantaggi:  Risparmio sui costi assicurativi, incentivazione sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori

   

Autore: ROBERTA GIOVANNACCI 3 dicembre 2025
Nel mese di dicembre è sospeso l’invio ai contribuenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei seguenti atti: − comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari); − comunicazioni esito controllo formale; − comunicazioni di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata; − comunicazioni di anomalia (compliance). La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza (ad esempio, in caso di “pericolo per la riscossione”). Merita evidenziare che nel mese di dicembre non trova applicazione opera la sospensione, riconosciuta (soltanto) nel periodo estivo, dei termini di: − versamento delle somme dovute derivanti dalle predette comunicazioni; − invio dei documenti / informazioni richiesti ai contribuenti. La notifica degli avvisi bonari / esiti dei controlli formali / comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata / lettere di compliance, per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, è sospesa nei mesi di agosto e dicembre , salvi i casi di indifferibilità ed urgenza. Con particolare riferimento agli avvisi bonari si rammenta che gli stessi consistono in una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente nella quale sono riportati, tra l’altro: la maggior imposta / minor credito; la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024 / 30% per le violazioni commesse fino al 31.8.2024); gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione”; l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (tale termine è stato così innalzato, rispetto ai precedenti 30 giorni, a partire dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025); il mod. F24 utilizzabile per il versamento delle somme che scaturiscono dall’avviso. L’avviso bonario è inviato: al domicilio fiscale del contribuente mediante raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se presente nell’archivio INI-PEC; all’intermediario, qualora nel Frontespizio della dichiarazione il contribuente e quest’ultimo abbiano barrato le specifiche caselle denominate rispettivamente “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”. Riferimenti normativi • Art. 10, D.Lgs. n. 1/2024 • Circolare Agenzia Entrate 2.5.2024, n. 9/E
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