APRILE 2026 CAMBIANO I VERBALI ISPETTIVI INAIL

16 aprile 2026

RIFERMENTI NORMATIVI

D.L. n. 19/2024

Legge n. 203/2024, articolo 2 



Cambiano i verbali ispettivi INAIL sia nella parte iniziale riferita al logo (scompare quello dell’Ispettorato del lavoro) sia nella parte conclusiva dedicata ai ricorsi, in cui l’INAIL si adegua alla novella legislativa del 2025.


In questi giorni, l’INAIL sta modificando in modo rilevante i verbali ispettivi, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

È importante che datori di lavoro e professionisti siano informati di tali modificazioni, che potrebbero apparire viceversa strane ove, ad esempio, il professionista avesse ricevuto pochi giorni fa un verbale con un formato completamente diverso.

In primis, in ossequio alla riforma di cui al D.L. n. 19/2024 che ha restituito la titolarità della vigilanza in materia assicurativa all’INAIL, i verbali conclusivi degli accertamenti effettuati dagli ispettori dell’Istituto riportano solo il logo dell’INAIL mentre in precedenza vi erano i loghi di Ispettorato del lavoro (al centro), dell’INPS e dello stesso INAIL.

Va notato altresì che è radicalmente cambiata l’indicazione dei ricorsi in materia tariffaria che vengono ora riportati in una separata sezione del verbale intitolata appunto “Ricorsi aventi ad oggetto l’applicazione delle tariffe dei premi” (in precedenza si parlava genericamente di “avvertenze”).

Tali ricorsi vanno rivolti, dal 12 gennaio 2025 (articolo 2, Legge n. 203/2024), alle Direzioni regionali competenti e non più al Consiglio di amministrazione dell’Istituto ma la scelta dell’INAIL è quella di rendere maggiormente intellegibile, oltre che normativamente aggiornata, l’indicazione dei possibili contenziosi, fermo restando che, come noto, un eventuale ricorso non potrà essere proposto contro il verbale ma contro il provvedimento di liquidazione dell’atto ispettivo.

Ad oggi, quindi, in tutti i verbali ispettivi in materia INAIL (e si badi bene anche in quelli nei quali non vi sono addebiti di natura tariffaria) viene comunque riportata l’indicazione:


“Dopo la liquidazione del verbale ispettivo da parte della sede INAIL competente che emette e notifica il relativo provvedimento di richiesta dei premi e/o connesse sanzioni e somme aggiuntive, ai sensi del D.P.R. n. 314/2001, come modificato dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, il datore di lavoro, ove il provvedimento riguardi:

la classificazione delle lavorazioni,

l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro,

la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie,

I’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49, Legge 9 marzo 1989, n. 88, può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell’lstituto nazionale per I’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio.”


La scelta dell’Istituto è quella di informare i datori di lavoro di tutti i ricorsi a loro disposizione poiché viene indicato anche che:

  • in materia contributiva occorrerà rivolgersi al giudice ordinario;
  • in materia di inquadramento la competenza appartiene all’INPS (salvo per i casi sopra indicati, peraltro assai residuali, per cui sono competenti le direzioni regionali INAIL);
  • ove si discuta di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro ci si dovrà rivolgere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. 
Autore: ROBERTA GIOVANNACCI 3 dicembre 2025
Nel mese di dicembre è sospeso l’invio ai contribuenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei seguenti atti: − comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari); − comunicazioni esito controllo formale; − comunicazioni di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata; − comunicazioni di anomalia (compliance). La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza (ad esempio, in caso di “pericolo per la riscossione”). Merita evidenziare che nel mese di dicembre non trova applicazione opera la sospensione, riconosciuta (soltanto) nel periodo estivo, dei termini di: − versamento delle somme dovute derivanti dalle predette comunicazioni; − invio dei documenti / informazioni richiesti ai contribuenti. La notifica degli avvisi bonari / esiti dei controlli formali / comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata / lettere di compliance, per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, è sospesa nei mesi di agosto e dicembre , salvi i casi di indifferibilità ed urgenza. Con particolare riferimento agli avvisi bonari si rammenta che gli stessi consistono in una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente nella quale sono riportati, tra l’altro: la maggior imposta / minor credito; la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024 / 30% per le violazioni commesse fino al 31.8.2024); gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione”; l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (tale termine è stato così innalzato, rispetto ai precedenti 30 giorni, a partire dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025); il mod. F24 utilizzabile per il versamento delle somme che scaturiscono dall’avviso. L’avviso bonario è inviato: al domicilio fiscale del contribuente mediante raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se presente nell’archivio INI-PEC; all’intermediario, qualora nel Frontespizio della dichiarazione il contribuente e quest’ultimo abbiano barrato le specifiche caselle denominate rispettivamente “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”. Riferimenti normativi • Art. 10, D.Lgs. n. 1/2024 • Circolare Agenzia Entrate 2.5.2024, n. 9/E
Autore: ROBERTA GIOVANNACCI 18 novembre 2025
GIOVEDI 27 NOVEMBRE 2025 16.30 SALONE D’ONORE COMUNE DI CUNEO - VIA ROMA 28 Ore 16.30 Apertura dei lavori
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