APRILE 2026 CAMBIANO I VERBALI ISPETTIVI INAIL
RIFERMENTI NORMATIVI
D.L. n. 19/2024
Legge n. 203/2024, articolo 2
Cambiano i verbali ispettivi INAIL sia nella parte iniziale riferita al logo (scompare quello dell’Ispettorato del lavoro) sia nella parte conclusiva dedicata ai ricorsi, in cui l’INAIL si adegua alla novella legislativa del 2025.
In questi giorni, l’INAIL sta modificando in modo rilevante i verbali ispettivi, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
È importante che datori di lavoro e professionisti siano informati di tali modificazioni, che potrebbero apparire viceversa strane ove, ad esempio, il professionista avesse ricevuto pochi giorni fa un verbale con un formato completamente diverso.
In primis, in ossequio alla riforma di cui al D.L. n. 19/2024 che ha restituito la titolarità della vigilanza in materia assicurativa all’INAIL, i verbali conclusivi degli accertamenti effettuati dagli ispettori dell’Istituto riportano solo il logo dell’INAIL mentre in precedenza vi erano i loghi di Ispettorato del lavoro (al centro), dell’INPS e dello stesso INAIL.
Va notato altresì che è radicalmente cambiata l’indicazione dei ricorsi in materia tariffaria che vengono ora riportati in una separata sezione del verbale intitolata appunto “Ricorsi aventi ad oggetto l’applicazione delle tariffe dei premi” (in precedenza si parlava genericamente di “avvertenze”).
Tali ricorsi vanno rivolti, dal 12 gennaio 2025 (articolo 2, Legge n. 203/2024), alle Direzioni regionali competenti e non più al Consiglio di amministrazione dell’Istituto ma la scelta dell’INAIL è quella di rendere maggiormente intellegibile, oltre che normativamente aggiornata, l’indicazione dei possibili contenziosi, fermo restando che, come noto, un eventuale ricorso non potrà essere proposto contro il verbale ma contro il provvedimento di liquidazione dell’atto ispettivo.
Ad oggi, quindi, in tutti i verbali ispettivi in materia INAIL (e si badi bene anche in quelli nei quali non vi sono addebiti di natura tariffaria) viene comunque riportata l’indicazione:
“Dopo la liquidazione del verbale ispettivo da parte della sede INAIL competente che emette e notifica il relativo provvedimento di richiesta dei premi e/o connesse sanzioni e somme aggiuntive, ai sensi del D.P.R. n. 314/2001, come modificato dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, il datore di lavoro, ove il provvedimento riguardi:
la classificazione delle lavorazioni,
l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro,
la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie,
I’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49, Legge 9 marzo 1989, n. 88, può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell’lstituto nazionale per I’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio.”
La scelta dell’Istituto è quella di informare i datori di lavoro di tutti i ricorsi a loro disposizione poiché viene indicato anche che:
- in materia contributiva occorrerà rivolgersi al giudice ordinario;
- in materia di inquadramento la competenza appartiene all’INPS (salvo per i casi sopra indicati, peraltro assai residuali, per cui sono competenti le direzioni regionali INAIL);
- ove si discuta di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro ci si dovrà rivolgere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.





